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Sez. 1, Sentenza n. 156 del 10/01/1996 (Rv. 495298 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Commissario nominato per la formazione dell'albo - Provvedimenti relativi - Impugnazione - Procedimento di impugnazione - Natura contenziosa - Impugnante - Rappresentanza in giudizio da parte di un procuratore legale - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495298-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Lo speciale procedimento camerale previsto dagli articoli 17 - 19 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 (istitutiva dell'albo professionale degli psicologi) si applica anche alle impugnazioni dei provvedimenti adottati dal commissario nominato ai sensi dell'art. 31 della legge durante il periodo transitorio. Ne consegue che, trattandosi di procedimento di natura contenziosa che involge la cognizione di controversie su diritti soggettivi o status, le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 18/01/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/01/1989 num. 56 art. 18, Legge 18/01/1989 num. 56 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)