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Sez. U, Sentenza n. 12966 del 07/12/1992 (Rv. 479924 - 01)

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Psicologi - Commissario nominato per la formazione dell'albo - Assistenza e patrocinio legale previsto "ex lege" per le amministrazioni statali - Sussistenza - Procedimento di impugnazione del provvedimento di detto commissario - Posizione di quest'ultimo in detto procedimento e nella successiva fase di appello - Contraddittore necessario e legittimato attivo e passivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479924-01

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere

Il commissario nominato - ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 e in sede di prima applicazione della stessa legge - per la formazione dell'albo degli psicologi ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato e, pertanto, può avvalersi del regime processuale di assistenza e patrocinio legale previsto "ex lege" per le amministrazioni statali, senza necessità di mandato ed esclusa l'applicabilità dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, che riguarda la difesa di enti diversi dallo Stato. Lo stesso commissario, quale contraddittore necessario nel procedimento d'impugnazione del (proprio) provvedimento sulla domanda d'iscrizione, può impugnare la pronuncia emessa nel procedimento predetto ed è altresì dotato di legittimazione (passiva) rispetto all'impugnazione proposta dal controinteressato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)