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Sez. 3, Sentenza n. 3907 del 16/06/1981 (Rv. 414572 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - REQUISITI - PER FACTA CONCLUDENTIA E DIRETTA AD UN TERZO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414572-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - REQUISITI - PER FACTA CONCLUDENTIA E DIRETTA AD UN TERZO - AMMISSIBILITA.*

Per il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore - che, ai sensi del secondo comma dell'art 1495 cod civ, esime il compratore dalla necessita della denuncia - non e richiesta una manifestazione negoziale rivolta al compratore, ma e sufficiente una manifestazione di verita o di scienza, che puo avvenire in maniera espressa o per facta concludentia e che puo altresi essere diretta ad un terzo. (nella specie, in base a tale principio, il supremo collegio ha reputato ricondurre efficacia di riconoscimento al comportamento del venditore di un immobile il quale aveva partecipato, quale rappresentante di alcuni condomini, all'assemblea convocata per deliberare l'esecuzione di lavori che ovviassero ai difetti dell'immobile votato per l'effettuazione di tali lavori, in cio riconoscendo l'esistenza dei vizi). (Conf 87/79, mass n 396130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)