diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 87 del 08/01/1979 (Rv. 396130 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - PER FACTA CONCLUDENTIA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DI MERITO.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396130-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - PER FACTA CONCLUDENTIA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DI MERITO.*

Il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore - che a termini dell'art 1495 cod civ esime il compratore dalla necessita della denuncia - puo avvenire oltre che in maniera espressa, anche per facta concludentia, i quali possono consistere nell'esecuzione di riparazioni o sostituzioni, ovvero nella predisposizione di una attivita univocamente diretta al conseguimento o al ripristino della piena e normale funzionalita dell'oggetto della vendita. La valutazione del comportamento del venditore, al fine di stabilire se esso possa essere interpretato come riconoscimento dei vizi della cosa, e demandata al giudice di merito. (Conf 551/74, mass n 350250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)