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Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 01/12/1995 (Rv. 494905 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Sentenza su querela di falso intervenuta nel corso del giudizio di merito - Estinzione di tale giudizio - Decorrenza del nuovo periodo di prescrizione.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494905-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

Ove, nel corso del giudizio di merito, sia pronunciata sentenza su una querela di falso, tale pronuncia, anche se passata in giudicato, non costituisce una sentenza idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art. 2945 comma secondo cod. civ., in ragione della autonomia del giudizio di falso rispetto a quello di merito. Ne consegue che, estintosi il giudizio di merito, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere non dal passaggio in giudicato della sentenza che statuisce sul falso, ma dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)