Sez. 4, Sentenza n. 2592 del 28/09/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 235564 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Società di notevoli dimensioni - Legale rappresentante - Responsabilità - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonchè dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi. (La Corte ha precisato che, quantunque la delega di responsabilità - organizzativa e di vigilanza - può presumersi anche in assenza di un atto scritto, è dalla stessa carenza di suddivisione in ordine agli oneri di controllo e di vigilanza, accertata in fatto, che può trarsi la responsabilità dell'imputato).
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 1955, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)