Sez. 3, Sentenza n. 3107 del 02/10/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 259091 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Delega di funzioni - Validità - Condizioni - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
In tema di reati nel settore degli alimenti, l'efficacia devolutiva della delega di funzioni è subordinata all'esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem".
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)