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Sez. 1, Sentenza n. 36866 del 03/02/2023 Cc. (dep. 06/09/2023) Rv. 285238 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Revoca per delitto commesso nel quinquennio - Reato permanente - Valutazione del solo momento di cessazione della permanenza - Illegittimità - Permanenza sussistente in qualsiasi momento del quinquennio - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285238-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007).

Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)