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Sez. 1, Sentenza n. 18230 del 21/01/2015 Cc. (dep. 30/04/2015) Rv. 263319 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Legge 241 del 2006 - Reato permanente - Cessazione della permanenza in data successiva al 2 maggio 2006 - Indulto - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263319-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

La cessazione della condotta antigiuridica di un reato permanente, o eventualmente permanente, in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla legge n. 31 Luglio 2006, n. 241, ne preclude l'applicazione, essendo irrilevante l'inizio del momento consumativo del reato in data antecedente al 2 maggio 2006. (Fattispecie relativa a reato di riciclaggio caratterizzato da modalità frazionate e progressive di consumazione).

Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)