Sez. L, Sentenza n. 12534 del 15/10/2001 (Rv. 549625 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Tutela del lavoratore - Art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo novellato dalla legge n. 108 del 1990 - Obbligazione del datore di lavoro relativa al conferimento di somma di danaro in conseguenza di licenziamento invalido - Natura risarcitoria - Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento da parte del lavoratore di altro reddito - Carattere di mera difesa - Conseguenze - Proponibilità in appello.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'obbligazione relativa alla corresponsione di una somma di danaro in favore del lavoratore licenziato senza giusta causa e successivamente reintegrato, che l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, anche nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, pone a carico del datore di lavoro, ha natura risarcitoria. Ne consegue che la eccezione con al quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite minimo legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione nel precedente posto di lavoro, ha carattere di mera difesa, e può essere, pertanto, proposta in appello, non comportando un allargamento dell'oggetto del giudizio con allegazione di un fatto nuovo e diverso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)