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Sez. L, Sentenza n. 3345 del 21/03/2000 (Rv. 534944 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rapporti di lavoro sottratti al regime di tutela reale - Licenziamento affetto da vizio formale ex art. 2 legge n. 604 del 1966 - Incidenza sulla continuità del rapporto - Esclusione - Sinallagmaticità del rapporto di lavoro - Rilevanza - Tutela del lavoratore - Carattere risarcitorio - Offerta delle prestazioni - Necessità - Esclusione - "Aliunde perceptum" - Rilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534944-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nei rapporti di lavoro sottratti al regime di tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, ma, in ragione della natura sinallagmatica di quest'ultimo, il lavoratore, per il periodo in cui sono mancate le prestazioni lavorative, ha diritto non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, senza tuttavia che, al fine di dar rilievo ai fini risarcitori alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento, sia necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro mediante l'offerta delle prestazioni. La natura risarcitoria della tutela di cui si può giovare il lavoratore comporta inoltre la rilevanza, in senso riduttivo del danno, delle retribuzioni percepite dal lavoratore sulla base di occupazioni conseguite successivamente al licenziamento ("aliunde perceptum").

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)