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Sez. 4, Sentenza n. 47903 del 07/10/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 230508 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Accertamento dell'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti - Necessità di utilizzare la procedura prevista dall'art. 187 comma secondo cod. strad. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230508-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 comma secondo cod. strad., attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. (Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto sussistente lo stato di alterazione sulla base della descrizione del comportamento dell'imputato da parte dell'agente di polizia intervenuto e dell'accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)