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Sez. 4, Sentenza n. 7339 del 15/01/2003 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 223660 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Accertamento dello stato di ebbrezza da alterazione da stupefacenti - Necessità di utilizzare la procedura prevista dall'art. 187 comma 2 codice della strada - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223660-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 comma 2 codice della strada. Deve escludersi pertanto la possibilità che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà all'organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del codice della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)