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Sez. 2, Sentenza n. 11095 del 08/06/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151305 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA GLOBALE E NON AI SINGOLI ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151305-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA GLOBALE E NON AI SINGOLI ELEMENTI.*

Il divieto della "reformatio in peius", stabilito dall'art. 515 cod. proc. pen., riguarda unicamente la misura complessiva della pena, che non può essere superiore a quella inflitta in primo grado, ma non si estende ai singoli elementi che la compongono. Non viola pertanto tale divieto il giudice d'appello, che, senza superare il limite globale di pena stabilito in prime cure, determini i singoli componenti della stessa in base a calcoli diversi. (da ultimo Conf. Mass. Nn. 147713/81, 145207/80, 145015/80, 143852/80, 142694/79 ed ivi citata, 142645/79 ed ivi citata, 142046/79, 138870/78 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)