diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 45387 del 11/11/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 230396 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Revoca - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230396-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

La sospensione condizionata della pena può essere revocata in presenza di una violazione prevista dall'art. 4 della legge 207 del 2003 e tra queste vi sono anche le prescrizioni contemplate dai commi quinto a decimo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, in quanto compatibili. Ne consegue che la violazione delle regole di comportamento sociale, che non configurino un reato accertato con sentenza di condanna ad almeno sei mesi di reclusione, non possono costituire motivo di revoca.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 10 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)