diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 28202 del 30/05/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 237354 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Revoca - Tassatività dei casi previsti dall'art. 2, comma quinto, L. 1° agosto 2003 n. 207 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237354-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

La sospensione condizionata della pena può essere revocata solo in presenza di una delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, L. 1 agosto 2003 n. 207, sicchè la revoca non può essere disposta per il sopravvenire, durante l'applicazione del beneficio, di un nuovo titolo esecutivo per fatti anteriormente commessi, anche se comportante, cumulandosi la pena relativa a detto titolo con quella residua da scontare, il superamento dei limiti previsti dall'art. 1 L. n. 207 del 2003. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è formulabile una distinzione tra "cessazione" e "revoca" della sospensione condizionata della pena, essendo previsto in entrambi i casi il venir meno del beneficio).

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)