Sez. 1, Sentenza n. 19048 del 27/04/2005 Cc. (dep. 19/05/2005) Rv. 230988 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Legge n. 207 del 2003 - Revoca del beneficio - Condizioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
La sospensione condizionata della pena, prevista dalla Legge n. 207 del 2003, non può essere revocata se non in presenza di una delle violazioni previste dall'art. 2 comma quinto stessa legge e pertanto, nel caso di commissione di reati per i quali non sia ancora intervenuta condanna a pena detentiva superiore a sei mesi di reclusione, la revoca non può essere disposta in quanto l'istituto non risulta normativamente ispirato a criteri di meritevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2, Legge 01/08/2003 num. 207 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)