Sez. 1, Sentenza n. 19053 del 17/05/2005 Cc. (dep. 19/05/2005) Rv. 230989 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Legge n. 207 del 2003 - Revoca - Presupposti.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
La sospensione condizionata della pena prevista dalla Legge n. 207 del 2003 può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dal comma quinto dell'art. 2, e cioè la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo o la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Pertanto, poichè il richiamo alle disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale è limitato ai commi dal quinto al decimo dell'art. 47 Ord. Pen., le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 comma quinto Legge n. 207 del 2003, non possono essere valutate discrezionalmente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della sospensione condizionata della pena, per i profili di meritevolezza o compatibilità del beneficio medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2, Legge 01/08/2003 num. 207 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)