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Sez. 6, Sentenza n. 11956 del 15/02/2017 Ud. (dep. 13/03/2017) Rv. 269655 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione al fatto contestato - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - .Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269655-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 571 cod. pen., a fronte dell'originaria contestazione di maltrattamenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 571 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)