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Sez. 5, Sentenza n. 48677 del 06/06/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261356 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione al fatto contestato - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. come interpretato alla luce dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261356-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen. e in appello per quello previsto dagli artt. 482- 477 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)