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Sez. L, Sentenza n. 36 del 03/01/2005 (Rv. 579074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Azienda di credito sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Art. 2112 cod. civ. - Accertamento dei presupposti e operatività - Art. 90, comma secondo, D.Lgs. n. 385 del 1993 - Incidenza sui principi di salvaguardia del lavoratore in tema di trasferimento di azienda - Esclusione - Fattispecie relativa al trattamento di fine rapporto e alla inopponibilità da parte del cessionario della mancata inclusione nello stato passivo degli accantonamenti anteriori alla cessione.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 90, comma secondo, della legge bancaria (D.Lgs.1settembre 1993 n. 385) non incide sui principi di salvaguardia del lavoratore dettati dall'art. 2112 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428.; pertanto, ove si riscontri la sussistenza in concreto di un trasferimento di azienda, in ipotesi di successione bancaria in seguito a liquidazione coatta amministrativa, il cessionario non può opporre la mancata inclusione nello stato passivo degli accantonamenti del TFR anteriori alla cessione, dovendosi anche considerare che solo all'atto della risoluzione del rapporto si realizza il momento costitutivo del diritto del lavoratore a tale trattamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)