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Sez. L, Sentenza n. 18713 del 30/08/2006 (Rv. 591872 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito - Responsabilità del cessionario - Nei limiti delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591872-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, il cessionario risponde (ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. n.385 del 1993, soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente - sottoposto a detta procedura - in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco), alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)