Sez. L, Sentenza n. 1916 del 19/03/1986 (Rv. 445176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - CONSUETUDINI ED USI - USO AZIENDALE - PRINCIPIO DELLA SUCCESSIONE TEMPORALE DI PIÙ ACCORDI AZIENDALI - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" DA PARTE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO SUCCESSIVO - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE UNILATERALE DELLO IMPRENDITORE DI ABBANDONARE PER INCOMPATIBILITÀ LA PRASSI PRECEDENTE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - CONSUETUDINI ED USI - USO AZIENDALE - PRINCIPIO DELLA SUCCESSIONE TEMPORALE DI PIÙ ACCORDI AZIENDALI - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" DA PARTE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO SUCCESSIVO - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE UNILATERALE DELLO IMPRENDITORE DI ABBANDONARE PER INCOMPATIBILITÀ LA PRASSI PRECEDENTE - IRRILEVANZA.*
L'uso aziendale, quale comportamento reiterato del datore di lavoro nei confronti di una determinata collettività di lavoratori dipendenti dall'impresa, per gli effetti sul piano collettivo quale elemento integrativo di un accordo aziendale preesistente o elemento costitutivo di un'autonomo accordo aziendale, soggiace al principio della successione temporale di più accordi aziendali e perciò può essere modificato anche in pejus da un contratto collettivo successivamente stipulato, senza che assuma alcuna Rilevanza in ordine alla sua abolizione la decisione unilaterale dell'imprenditore di abbandonare la prassi precedente per la sopravvenuta incompatibilità di esse con le esigenze economiche dell'impresa. (V 173/85, mass n 438388; (V 711/82, mass n 418508).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)