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Sez. 1, Sentenza n. 15683 del 28/03/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287959-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Richiesta di misura alternativa - Rigetto - Sospensione della pena ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010 - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287959-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Legge 26/11/2010 num. 199 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)