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Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 03/04/2006 (Rv. 588693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Ufficiali giudiziari - Indennità di trasferta - Natura giuridica - Rimborso spese - Esclusione - Retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettabilità ad IRPEF, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588693-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove ha sede l'ufficio, non costituisce un mero rimborso spese, ma ha natura retributiva, come si evince dal fatto che il suo importo è determinato indipendentemente dalla distanza percorsa, dalla previsione di una maggiorazione in caso di richieste urgenti, dalla previsione di più indennità nel caso in cui l'ufficiale giudiziario compia, nella stessa località e con lo stesso viaggio, più atti del suo ufficio, ma nell'interesse di persone diverse, nonché dall'assoggettamento di tale emolumento ad una tassa del 10 per cento, assolutamente inconcepibile in riferimento ad un puro e semplice rimborso spese. Essa dev'essere pertanto inquadrata tra le indennità di trasferta che, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 413, applicabile "ratione temporis"), concorrono a formare il reddito imponibile, nei limiti indicati dalla medesima disposizione.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)