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Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 16/12/1983 (Rv. 432022 - 01)

VENDITA - EFFETTI - REALI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - POSSESSO DELLA COSA - CONSEGUIMENTO IMMEDIATO DA PARTE DEL COMPRATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DA PARTE DELL'ALIENANTE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA - "ANIMUS REM SIBI HABENDI" OVVERO DETENZIONE "NOMINE ALIENO" - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - MANCANZA DI ATTI O FATTI DA CUI DERIVI UNA DETENZIONE IN CAPO AL VENDITORE - "IUS POSSESSIONIS" - PERSISTENZA NELLA SFERA DEL VENDITORE - AZIONI POSSESSORIE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE STESSO - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432022-01

VENDITA - EFFETTI - REALI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - POSSESSO DELLA COSA - CONSEGUIMENTO IMMEDIATO DA PARTE DEL COMPRATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DA PARTE DELL'ALIENANTE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA - "ANIMUS REM SIBI HABENDI" OVVERO DETENZIONE "NOMINE ALIENO" - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - MANCANZA DI ATTI O FATTI DA CUI DERIVI UNA DETENZIONE IN CAPO AL VENDITORE - "IUS POSSESSIONIS" - PERSISTENZA NELLA SFERA DEL VENDITORE - AZIONI POSSESSORIE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE STESSO - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE.*

Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto segua automaticamente il possesso della cosa, ciò perché il trasferimento stesso costituisce, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ. l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sè, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali (che non siano di mero stile) se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'Esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi ovvero configuri una detenzione nomine alieno. Qualora si accerti la Mancanza di un atto o di un fatto da cui derivi una detenzione in capo al venditore (e salva comunque la facoltà del compratore, quale titolare della proprietà e dello ius possidendi di conseguire il possesso della cosa mediante esperimento di Azione petitoria), lo ius possessionis continua a permanere nella sfera del venditore a tutti gli effetti previsti dalle norme in materia, con conseguente impossibilità per il compratore di agire in via possessoria contro il venditore stesso e coloro ai quali questi abbia trasmesso il possesso o la detenzione della cosa. (Conf 1613/81, mass n 412282, sulla prima parte; (Conf 1301/70, mass n 347007; (contra 3523/81, mass n 414129; (contra 4463/78, mass n 394131; (contra 1671/51; (contra 814/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)