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Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 08/09/1970 (Rv. 347007 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO, RIACQUISTO E TRASFERIMENTO (MODI DI) - IN GENERE - COSA TRATTENUTA DALL'ALIENANTE - TRASFORMAZIONE AUTOMATICA DEL POSSESSO NOMINE PROPRIO IN DETENZIONE A NOME DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - NECESSITA DELL'INDAGINE CASO PER CASO.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347007-01

POSSESSO - ACQUISTO, RIACQUISTO E TRASFERIMENTO (MODI DI) - IN GENERE - COSA TRATTENUTA DALL'ALIENANTE - TRASFORMAZIONE AUTOMATICA DEL POSSESSO NOMINE PROPRIO IN DETENZIONE A NOME DELL'ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - NECESSITA DELL'INDAGINE CASO PER CASO.*

L'alienazione della proprieta della cosa non importa di per se che l'alienante, il quale la trattenga, realizzi automaticamente una trasformazione del possesso nomine proprio in detenzione a nome dell'acquirente, dovendosi, invece, accertare, caso per caso, anche in base al materiale comportamento dell'alienante e dell'acquirente rispetto alla cosa e prescindendo dalla clausola di stile sul trasferimento del possesso, se la continuazione da parte dell'alienante dell'Esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi (nella specie i giudici di merito avevano accertato che il donante non si era spogliato del suo possesso ne aveva cominciato a possedere a nome della figlia donataria, pur avendo in un primo momento lasciato la casa in cui era ritornato dopo la partenza della figlia per l' America. (V 1716'66, mass n 323352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)