Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 30/03/1985 (Rv. 440123 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - IMPORTANZA E GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - IMPORTANZA E GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Il recesso del committente dal contratto d'appalto secondo la previsione dell'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto ed essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale del committente senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dello inadempimento le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso. (V 4987/81, mass n 415772; (V 2055/80, mass n 405701; (V 1491/75, mass n 375073; (V 1279/74, mass n 369349; (V 3666/71, mass n 355415; (V 1766/59; (Conf 5237/83, mass n 430114).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)