Sez. L, Sentenza n. 7882 del 26/04/2004 (Rv. 572318 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE | Azienda pubblica di trasporti - Accesso alla qualifica superiore - Atto valido di destinazione - Necessità - Svolgimento di fatto di mansioni proprie della qualifica superiore - Sufficienza - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE
In un'azienda pubblica di trasporti, nella quale la disciplina del rapporto di lavoro è fondata su disposizioni inderogabili per ragioni di interesse pubblico, l'accesso alla categoria superiore deve trarre origine da un atto valido di destinazione allo svolgimento delle stesse; pertanto, qualora, (come nella specie) l'accesso alla qualifica superiore si sia verificato in virtù dell'accordo aziendale del 12.5.1990 (recepito nella delibera aziendale n.995 del 1990, poi annullata con delibera n. 796 del 1991), accordo nullo perché in contrasto con la legge n. 270 del 1988, che riserva la disciplina relativa alle qualifiche del rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esclusivamente alla contrattazione a livello nazionale di categoria, tale accesso deve ritenersi improduttivo di ogni effetto perché avvenuto in virtù di un atto nullo, senza che possa spiegare alcuna rilevanza il mero esercizio di fatto, per il periodo previsto dalla legge, delle funzioni inerenti alla qualifica superiore, pur in presenza della vacanza del posto e dell'ordine scritto del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 01/07/1988 num. 270 art. 1, Legge 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)