Sez. L, Sentenza n. 2402 del 09/02/2004 (Rv. 569984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro - Conseguenze - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Onere probatorio - Del lavoratore - Esclusione - Del datore di lavoro - Oggetto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Il datore di lavoro, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità(salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'"aliunde perceptum", oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)