Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 27/01/2012 (Rv. 620494 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Attività formativa presso la scuola di specializzazione - Remunerazione - Mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Prova - Frequenza alle scuole di specializzazione come in precedenza organizzate - Carattere indiziario - Configurabilità - Onere della prova della mancata percezione di altri emolumenti - A carico del soggetto inadempiente - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La mancata trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE - non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l'identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto - fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento. Ai fini della prova nel relativo giudizio, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate costituisce indizio presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d'altra parte, i medici possono essere gravati della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi di circostanze - eventualmente rilevanti a titolo di "aliunde perceptum" - l'onere della cui prova va posto a carico del soggetto inadempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)