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Sez. L, Sentenza n. 3457 del 18/05/1988 (Rv. 458806 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER COLPA - PREVIA COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458806-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER COLPA - PREVIA COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La previa compilazione e pubblicazione del codice disciplinare non costituiscono una condizione indefettibile per l'intimazione del licenziamento per giusta causa o per colpa, poiché l'Esercizio del potere di recesso trova in tali ipotesi la sua fonte direttamente nella normativa di legge, solo se le parti eventualmente prevedano espressamente che determinati comportamenti del lavoratore subordinato sono vietati e sanzionati con il licenziamento, insorge l'ulteriore Onere di pubblicità prescritto dal primo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori. (V 5264/87, mass n 453841; (V 1314/87, mass n 450797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)