Sez. 3, Sentenza n. 2019 del 01/03/1994 (Rv. 485509 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere | Debitore esecutato - Eccezioni di impignorabilità dei beni staggiti e di invalidità del pignoramento - Formulazione nel verbale di udienza di fronte al giudice della esecuzione - Provvedimento di rigetto delle predette eccezioni - Natura - Impugnazione - Mezzi.
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere
Poiché le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non abbisognano di particolari formalità ma possono essere proposte anche oralmente all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, il provvedimento col quale il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, sull'errato rilievo della non configurabilità degli estremi formali di atti di opposizione, disattenda le eccezioni del debitore esecutato - risultanti dal verbale di udienza - di impignorabilità dei beni staggiti (in quanto impiegati in attività di lavoro) e di invalidità del pignoramento (in quanto eseguito fuori del domicilio del debitore stesso e dei luoghi di sua appartenenza), ha natura sostanziale di sentenza, stante il suo contenuto decisorio sotto il profilo pregiudiziale della carente ritualità degli atti suddetti. Ne consegue che esso, per la parte concernente l'eccezione di impignorabilità e, quindi i profili sostanziali (di opposizione all'esecuzione), è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che (inammissibile altresì avverso il provvedimento - di mero contenuto ordinatorio - concernente il diniego della sospensione dell'esecuzione), è, invece, proponibile, nei termini di legge, avverso il capo concernente l'eccezione di irritualità del pignoramento (attinente a profili formali e, quindi, di opposizione agli atti esecutivi).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)