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Sez. L, Sentenza n. 4733 del 26/08/1982 (Rv. 422692 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - SFORZO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422692-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - SFORZO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini delle norme relative agli infortuni sul lavoro, per causa violenta deve intendersi quella che leda l'organismo del lavoratore, operando ab estrinseco, muovendo cioè dall'ambiente di lavoro, mediante Azione individuale e concentrata nel tempo, laddove non sono caratterizzanti né la straordinarietà né l'accidentalità né l'imprevedibilità. Pertanto lo sforzo, per assurgere a causa violenta di infortunio, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro, cui l'infortunato sia stato addetto, mentre è sufficiente che esso si riveli come diretto a vincere una resistenza, una forza antagonista peculiare del lavoro stesso e del relativo ambiente ed abbia determinato, con Azione rapida e intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore. (Conf 4383/77, mass n 387974; (Conf 1514/71, mass n 351868).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)