Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 20/03/1987 (Rv. 451883 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE NELL'IPOTESI DI CONTUMACIA DEL PREFETTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - ESECUZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL PREFETTO E NON PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE NELL'IPOTESI DI CONTUMACIA DEL PREFETTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - ESECUZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL PREFETTO E NON PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - NECESSITÀ.*
Il ricorso per Cassazione, avverso sentenza pronunciata dal pretore su opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, che sia stata resa dal prefetto, va notificato, ove il prefetto medesimo sia rimasto contumace nel giudizio di merito, presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 330 ultimo comma cod. proc. civ., atteso che l'art. 23 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel disporre che l'atto introduttivo deve essere notificato all'autorità che ha emesso l'ordinanza, assegna all'autorità medesima, per l'intero arco del procedimento, la legittimazione processuale, e quindi la qualità di destinataria degli Atti del processo stesso, e, pertanto, ove si tratti di organo periferico dello stato, rende inapplicabili le Disposizioni in tema di evocazione in giudizio delle amministrazioni dello stato di cui al capo terzo del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (modificato dalla legge 25 marzo 1958 n. 260). (contra 1698/86, mass n 445039; (contra 6463/85, mass n 443540; (contra 3429/83, mass n 428315).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)