Sez. 5, Sentenza n. 24576 del 23/11/2005 (Rv. 585869 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Conferimenti relativi ad aumenti di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite - Imposta proporzionale di registro - Inapplicabilità - Limiti - Conferimenti diversi da quelli in denaro (nella specie, obbligazioni IMI) - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro, la nota II dell'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) prevede in via generale la tassabilità delle costituzioni ed aumenti di capitale e precisa però che, in caso di riduzione del capitale per perdite, non debbano essere sottoposti ad imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. Ne consegue che, trattandosi di beneficio applicabile ai soli conferimenti in denaro (effettuati a seguito di delibera assembleare) e considerato che le norme agevolative tributarie costituiscono disposizioni eccezionali non estensibili a fattispecie diverse da quelle discrezionalmente contemplate dal legislatore, deve essere negata la relativa esenzione per la ricostituzione di capitale effettuata mediante conferimento di obbligazioni IMI, che non costituiscono moneta, ma crediti e, come tali, non possono fruire del beneficio.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)