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Sez. 1, Sentenza n. 19644 del 09/04/2019 Cc. (dep. 08/05/2019) Rv. 275605 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna – Ordine di carcerazione – Impugnazione – Questione sull’esecutività del giudicato parziale – Decisione definitiva sopravvenuta nel parallelo giudizio cautelare – Effetto preclusivo – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275605-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di esecuzione scaturente dall'impugnazione dell'ordine di carcerazione emesso in seguito ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna disposto dalla Corte di cassazione, non determina alcuna preclusione alla disamina della questione relativa all'esecutività del giudicato parziale l'eventuale decisione definitiva sulla medesima questione sopravvenuta nel parallelo giudizio cautelare avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di inefficacia per scadenza dei termini della misura in corso di applicazione, atteso che gli accertamenti compiuti nell'incidente cautelare, per principio generale di struttura processuale, non producono effetti nel giudizio principale, sia esso cognitorio od esecutivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che, inversamente, le evenienze del giudizio principale hanno incidenza su quello cautelare in forza del principio di assorbimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 626, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)