Sez. 3, Sentenza n. 45913 del 15/10/2015 Cc. (dep. 19/11/2015) Rv. 265544 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Sopravvenuto giudizio di merito - Valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio cautelare - Necessità di riferirsi alla ricostruzione operata in sede di cognizione - Possibilità per il giudice della cautela di operare una diversa valutazione - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela. (Fattispecie nella quale la Corte, adito avverso la conferma di provvedimento di rigetto di istanza di retrodatazione ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., ha affermato la vincolatività per il giudice dell'appello cautelare dell'accertamento, operato dal giudice del merito, della data di commissione del fatto legato da connessione qualificata ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., per escluderne l'anteriorità rispetto a quello posto a base del primo titolo custodiale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)