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Sez. 5, Sentenza n. 25758 del 05/12/2014 (Rv. 633948 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Pratica abusiva - Nozione - Configurabilità - Abuso del diritto - Condizioni - Fattispecie in materia di "sale and lease back".
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633948-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, costituisce pratica abusiva l'operazione economica che, attraverso l'impiego "improprio" e "distorto" dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l'elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l'accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non abusiva la stipula di un contratto di "sale e lease back", pur pervenendo al medesimo risultato economico di una operazione di finanziamento bancario, per cui l'impiego del negozio era volto a consentire la maggiore deducibilità di canoni di leasing, rispetto ai soli interessi passivi che sarebbero stati deducibili con la stipula di un mutuo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 reiterazione 0037 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)