Sez. 1, Sentenza n. 1685 del 15/02/2000 (Rv. 533882 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Contemporanea pendenza di un processo amministrativo - Diversità di "petitum" e di "causa petendi" fra giudizio civile ed amministrativo - Fattispecie - Sospensione del giudizio civile - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Benché nel testo novellato dell'art. 295 cod.proc.civ. manchi il riferimento ad una pregiudiziale controversia amministrativa (presente invece nella originaria formulazione della norma), non può escludersi a priori la sospensione necessaria dei giudizi civili in pendenza di un giudizio amministrativo quando questo verta sopra un diritto soggettivo e la sua pronuncia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi, laddove la pregiudizialità ex art. 295 cod.proc.civ. va esclusa quando tra giudizio civile e giudizio amministrativo sussista diversità di "petitum" (nella specie in applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha escluso l'esistenza di ragioni di pregiudizialità che imponessero la sospensione del giudizio civile di opposizione all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella di pagamento per la pendenza del processo amministrativo avente ad oggetto la domanda di nullità della concessione dalla quale derivavano i canoni oggetto della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. con la iscrizione a ruolo, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi" dei due giudizi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)