diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7685 del 18/08/1997 (Rv. 506844 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE | Rivalutazione - Delibera del Comune concedente - Impugnazione dinanzi al T.A.R. - Giudizio dinanzi al Pretore per la determinazione del canone - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Insussistenza dei presupposti - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506844-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - OBBLIGHI - CANONE - REVISIONE

Se un enfiteuta impugna dinanzi al giudice amministrativo la delibera del Comune concedente con la quale è stato unilateralmente rivalutato il canone (art. 6 legge 18 dicembre 1970 n. 1138) e agisce altresì dinanzi al Pretore per la determinazione di esso (art. 12 stessa legge), tra le due controversie non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per la diversità di "petitum" delle due azioni; d'altro canto, se il Pretore ritiene che tale delibera è illegittima, che incide sul diritto soggettivo in controversia, deve disapplicarla, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 962, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 6 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 12 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)