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Sez. 3, Sentenza n. 3344 del 02/06/1984 (Rv. 435369 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - DANNO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA - SEPARATA RISARCIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DI UNA MENOMAZIONE FISICA.*
Stato
decisa il 1984-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435369-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - DANNO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA - SEPARATA RISARCIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DI UNA MENOMAZIONE FISICA.*

Il danno morale, consistente nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso determinato dall'offesa ricevuta e risarcibile solo se derivante da fatto costituente reato, non può identificarsi nel danno alla vita di relazione che - configurandosi nella impossibilità o anche nella difficoltà, per chi ha subito menomazioni fisiche, di reinserirsi nei rapporti sociali o pure di mantenerli ad un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e sistemazione del danneggiato - integra, invece, un'ipotesi di danno patrimoniale, al pari del danno alla capacità lavorativa, pur differenziandosi da questo, con conseguente separata risarcibilità, sicché una menomazione fisica può essere risarcita come danno patrimoniale sotto il duplice profilo di danno conseguente alla parziale Invalidità permanente e di danno alla vita di relazione. (V 6651/82, mass n 424286; (V 5606/80, mass n 409459; (V 5544/79, mass n 402135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)