Sez. 2, Sentenza n. 2814 del 22/04/1986 (Rv. 445851 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*
L'esigenza posta dall'art. 244 cod. proc. civ. della specificazione dei fatti sui quali i testimoni debbono deporre è soddisfatta quando i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro elementi essenziali ed esposti in modo idoneo sia a confortare, se confermati, la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire mediante la tempestiva articolazione di una prova contraria. (V 4143/81, mass n 414813; (V 801/81, mass n 411288; (Conf 3217/82, mass n 421162; (Conf 3685/79, mass n 400105).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)