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Sez. 2, Sentenza n. 3217 del 27/05/1982 (Rv. 421162 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421162-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*

L'esigenza posta dall'art. 244 cod. proc. civ. della specificazione dei fatti sui quali i testimoni debbono deporre è soddisfatta quando i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro elementi essenziali ed esposti in modo idoneo sia a confortare, se confermati, la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire mediante la tempestiva articolazione di una prova contraria, mentre è riservato alla diligenza del giudice ed alla cura ed iniziativa delle parti procedere, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, alla precisazione di ogni ulteriore dettaglio. (V 4143/81, mass n 414813; (V 801/81, mass n 411288; (Conf 3685/79, mass n 400105).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)