Sez. 3, Sentenza n. 3685 del 29/06/1979 (Rv. 400105 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
Al fine della rituale deduzione della prova testimoniale ai sensi dell'art 244 cod proc civ, l'esigenza della "specifica indicazione" dei fatti, su cui ciascun teste deve essere interrogato, e soddisfatta dalla indicazione dei fatti medesimi nei loro elementi essenziali, rimanendo riservata solo l'eventuale precisazione dei dettagli alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori delle parti durante l'espletamento del mezzo istruttorio. (Conf 1330/79, mass n 397552; (Conf 250/79, mass n 396315; (Conf 4619/77, mass n 388224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)