Sez. 5, Sentenza n. 17020 del 26/08/2004 (Rv. 576268 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Ricongiungimento di posizioni previdenziali - Contribuzioni - Esclusione dell'imponibile - Condizioni - Dottori commercialisti - Versamenti integrativi - Non ricorrenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di oneri deducibili dal reddito, l'esclusione dall'imponibile IRPEF delle contribuzioni per il ricongiungimento di posizioni previdenziali previsto dall'art. 10, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario, è limitato ai casi in cui l'obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge, e non alle ipotesi, come quella prevista per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti, in cui si riconnetta ad una scelta volontaria del lavoratore, atteso che il beneficio della deducibilità dell'onere è stato esteso alle contribuzioni facoltative solo con il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Riferimenti normativi: DPR 22/11/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 13, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 10, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)