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Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 03/07/1982 (Rv. 421936 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA ASSOGGETTATA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - INIZIO NELLE FORME ORDINARIE - MANCATO PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA - PRONUNCIA E PUBBLICAZIONE - FORME - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1982-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421936-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA ASSOGGETTATA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - INIZIO NELLE FORME ORDINARIE - MANCATO PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SENTENZA - PRONUNCIA E PUBBLICAZIONE - FORME - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Una causa rientrante fra quelle indicate dall'art. 409 cod. proc. civ. ove il relativo processo, sia iniziato nelle forme ordinarie, deve proseguire nelle stesse forme fino a quando il giudice adito disponga il passaggio al rito speciale a norma dell'art. 426 cod. proc. civ. ma l'omissione di tale mutamento di rito non comporta nullità, rimanendo come unico rimedio, a norma dell'art. 439 cod. proc. civ., l'Obbligo del giudice d'appello di disporre il cambiamento stesso nella ulteriore fase di secondo grado del processo, e la sentenza deve essere pronunciata e pubblicata nelle forme ordinarie di cui agli artt. 132, 133, 276 e 279 cod. proc. civ.. (V 1777/82, mass n 419631; (V 1886/81, mass n 412572; (V 581/81, mass n 411067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)