Sez. 1, Sentenza n. 14674 del 29/12/1999 (Rv. 532584 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano - Norma dell'art. 38 comma secondo del detto D.Lgs. - Interpretazione autentica ex art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133 - In ordine al decorso del termine breve ex art. 325 secondo comma cod. proc. civ. per il ricorso in cassazione - Applicabilità retroattiva e significato - Decorso del termine solo a seguito di notifica della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato - Notificazione presso l'amministrazione - Inidoneità - Conseguenze - Permanenza del decorso del termine lungo annuale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, laddove dispone - con norma che, attesa la sua natura interpretativa, è applicabile retroattivamente - che l'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del c.d. termine breve per il ricorso in cassazione, di cui all'art. 325, secondo comma, del cod. di proc. civ., vanno notificate all'amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del t.u. approvato con il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, esclude che la notifica della sentenza, qualora sia fatta direttamente all'ufficio dell'amministrazione finanziaria costituito in giudizio, sia idonea a far decorrere il suddetto termine e, pertanto, l'impugnazione resta soggetta al decorso del c.d termine lungo annuale.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)