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Sez. 1, Sentenza n. 1674 del 06/02/2001 (Rv. 544151 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina del nuovo contenzioso tributario ex D.Lgs. n. 546 del 1992 - Ufficio finanziario avvalsosi della facoltà di stare direttamente in giudizio in secondo grado - Conseguenze - Notifica della sentenza della Commissione Tributaria centrale conclusiva del giudizio all'Ufficio in questione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione - Presso l'Avvocatura erariale - Necessità - Esclusione - Notifica presso lo stesso Ufficio - Idoneità.
Stato
decisa il 2001-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544151-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel nuovo processo tributario, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la qualità di parte viene attribuita espressamente all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria il quale ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, essendosi inoltre previsto che tale Ufficio, innanzi alle Commissioni tributarie, possa stare in giudizio direttamente, pur avendo la facoltà - ma solo nel giudizio di secondo grado - di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato. Da ciò consegue che, nell'eventualità in cui l'Ufficio sia stato in giudizio da solo, la notificazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria centrale, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione con ricorso in cassazione, debba essere effettuata direttamente all'Ufficio, anziché - come previsto dall'art. 11, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - presso l'Avvocatura Erariale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)