Sez. L, Sentenza n. 3198 del 24/05/1984 (Rv. 435242 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - RISCHIO PRECOSTITUITO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - RISCHIO PRECOSTITUITO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 10 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA.*
Ai fini della concessione della pensione di Invalidità e con riguardo all'ipotesi del cosiddetto rischio precostituito, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 (sentenza 2 giugno 1983 n. 163 della Corte costituzionale), nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia già ridotta al di sotto del limite di legge nel momento della Costituzione del rapporto assicurativo e subisca nel corso di questi un'ulteriore riduzione, opera indipendentemente dalla misura specifica del limite suddetto, sia, cioè, esso, nel menzionato momento, pari a due terzi ovvero alla metà, secondo il testo del citato art. 10, risultante dalla precedente declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 160 del 1971 e previgente alla modificazione introdotta con l'art. 24 della legge n. 160 del 1975. (V 7182/83, mass n 431789).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)